In un recente commento ( vedi F.A.Q. – Tuta Pigiama ) un nostro Navigatore ha chiesto
informazioni sulle agevolazioni fiscali riservate ai Disabili.
In questa sede non tratteremo, ovviamente, il tema delle detrazioni IRPEF , essendo correlato
a precise specificità del contribuente, ma ci riferiremo unicamente alle agevolazioni della
Imposta sul Valore Aggiunto.
( Anche se in linea di principio, la detraibilità integrale della spesa
coincide quasi sempre con la applicabilità della aliquota IVA del 4%
tratto integralmente da Guida Agenzia Entrate)
Va premesso che, ad oggi , non esiste un elenco dettagliato e particolareggiato che si riferisca
al complessivo dei beni acquisibili con IVA agevolata, ma esistono ugualmente sufficienti
indicazioni ed esemplificazioni al proposito, contenute nelle GUIDE ALLE AGEVOLAZIONI
FISCALI PER I DISABILI edite dalla AGENZIA delle ENTRATE.
Pensiamo utile citare quanto indicato nelle GUIDE.
1) NON AUTOSUFFICIENTI
a) Sono considerate persone non autosufficienti nel compimento degli
atti della vita quotidiana coloro che non sono in grado, ad esempio,
di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e
provvedere alla igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti.
b) Inoltre deve essere considerata non autosufficiente anche la persona
che necessita di sorveglianza continuativa.
Non sono considerati non autosufficienti i bambini se la non
autosufficienza non si collega all’ esistenza di patologie.
2) ACCERTAMENTO DELLO STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA
La non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.
3) IVA AGEVOLATA
Al di fuori dell ‘IVA agevolata sui VEICOLI e sui SUSSIDI TECNICI ed
INFORMATICI si elencano altri beni soggetti ad IVA agevolata del 4 % :
-) protesi ed ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanente
( compresi pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi
ortopedici, antidecubito e terapeutici, materassi ad aria collegati a
compressore alternativo, cuscini jerico e cuscini antidecubito per
sedie a rotelle o carrozzine da comodo, cateteri, ecc ceduti per
essere utilizzati da soggetti per i quali sussista apposita
documentazione probatoria in ordine al carattere permanente della
menomazione)
CONCLUSIONI :
La norma non puo’ contenere l’ elenco di tutti i beni . . . "agevolabili" , non tanto per il
consistente numero degli stessi, quanto perchè le continue evoluzioni di materiali e prodotti
comporterebbero un inseguimento infinito verso un aggiornamento che sarebbe impossibile.
E’ pertanto importante verificare che il Soggetto beneficiario dell’ acquisto abbia la
Titolarità all’ esenzione ( la norma indica, ad esempio, chiaramente una situazione continuativa,
permanente ) , e che l’ acquisto sia conseguente alla nominata condizione di
NON AUTOSUFFICIENZA .
Ad esempio la azione combinata di demenza ed incontinenza rende indispensabile l’utilizzo di
particolari pigiami che inibiscano la manipolazione del pannolone. L’ impiego di tale ausilio ( il
nominato pigiama ) è sicuramente inerente alle menomazioni sopra indicate e pertanto l’
acquisto effettuabile con IVA agevolata al 4%.
Rientra nel caso di specie anche la eventuale adozione di presidi ignifughi, in quanto la
necessità scaturisce dalla condizione di non autosufficienza , così come sopra indicata
ed identificata dal Legislatore ( vedi NON AUTOSUFFICIENTI punto 1) b )
Felice giornata
Happy






